Cari Amici,
nel lessico processuale amministrativo, la locuzione “sindacato di merito” ha il più delle volte una valenza escludente: ergendosi il principio di separazione quale barriera ordinariamente invalicabile all’indagine del Giudice, cui il sistema nega (con specifiche eccezioni) ogni potestà di sindacato sul grado di concreta soddisfazione del settore di pubblico interesse affidato alle cure dell’Amministrazione del cui provvedimento si discuta.
La logica che governa il processo amministrativo, e che sostà anche alle pur importanti innovazioni del Codice (per lo più ricettive del diritto vivente), è infatti quella della verifica del rispetto delle regole di azione, poichè opera la presunzione che tanto occorra e basti al corretto svolgimento della funzione.
Ma se volgiamo lo sguardo ad altri Ordinamenti processuali, ne percepiamo la diversità di impostazione: in essi - il riferimento è al giudizio contabile e a quello penale - al centro dell'indagine non è più la relazione fra perseguimento dell’interesse pubblico e verifica della correttezza del corrispondente sacrificio privato, bensì la relazione di corrispondenza della azione amministrativa ad altro interesse pubblico che le è sovraordinato e che rispetto al primo si pone quale monade espressiva di incoercibili valori costituzionali.
Ne deriva che quell’indagine di merito che è fisiologicamente esclusa dal giudizio amministrativo diviene strumento ordinario della valutazione del Giudice contabile e di quello penale.
Il che tuttavia non può essere senza limite, perchè il principio di separazione è anch’esso recepito nella nostra Carta, donde la necessità dell’indagine di quale sia, nei tre Ordinamenti, il confine esterno del sindacato di merito e in qual misura esso possa, nel processo contabile e in quello penale, spingersi quando la contestazione muova da fattispecie determinate solo dalla violazione della norma di azione amministrativa.
In tali casi, infatti, ben può accadere che il medesimo fatto conduca ad approdi giurisprudenziali diversi, così facendo sorgere l’ulteriore interrogativo se siano sindacati contraddittori o, invece, ognuno “giusto” in rapporto alla tutela della sfera di interessi che ogni specifico giudizio ha quale ontologica ragione d’essere.
Vengo così ad invitarVi al
Sesto incontro del ciclo “Alla ricerca del filo d’Arianna” anno 2019
- lunedì 23 settembre 2019 ad ore 14,30
- Relatori:
Prof. Chiara Perini, Professore Associato di diritto penale presso l’Università degli Studi dell’Insubria, Dipartimento di Diritto, Economia e Culture
Prof. Margherita Ramajoli, Professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca
Prof. Gabriele Bottino, Professore Associato Confermato di Diritto Amministrativo presso Università degli Studi di Milano – Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche
- Tema: “Tot capita, tot sententia. Ovvero, l’apprezzamento del merito amministrativo nel sindacato del Giudice penale,contabile e amministrativo: tre Ordinamenti a confronto.”
L’incontro si terrà presso la sede del TAR Lombardia in Milano, a via Corridoni n. 39.
Per consentirne l’ordinato svolgimento, le operazioni di registrazione degli iscritti ai fini dell’acquisizione del credito formativo avranno inizio dalle ore 14,20 e termine alle ore 14.50: al di fuori di tali orari non sarà possibile l’accesso all’aula della conferenza.
A tutti Voi il mio più cordiale saluto.
(Giancarlo Tanzarella)