Cari Amici,
sono passati alcuni decenni e solo i meno giovani fra noi ne conservano compiuta memoria, ma è ancora relativamente recente l’epoca nella quale la funzione cautelare restava frustrata dall’intervenuta esecuzione del provvedimento fino a che, con una decisione che aprì nuovi orizzonti, il Consiglio di Stato non ebbe a statuire la prevalenza della tutela cautelare sul fatto (solo giuridico ) sopravvenuto e dispose pertanto la retrocedibilità del bene medio tempore occupato ove già non ne fosse intervenuta una irreversibile trasformazione.
La fattispecie che originò quel precedente (oggi acquisito come principio proprio della tutela, in quella prospettiva che il sopravvenuto Codice qualifica della effettività) fu così elaborata che ispirò a Guglielmo Saporito un gustosissimo articolo adesivo intitolato “Le fatiche di Ercolino” (in Foro Italiano 1982, parte III, 229 e 1985, parte III, 52), in esso scherzosamente evocando il patronimico della ricorrente che finalmente otteneva, dopo molteplici sforzi, il pieno riconoscimento della tutela cautelare qual mezzo al fine della conservazione della integrità dell’interesse oppositivo azionato e quindi, in ultima analisi, della concreta utilità dell’azione impugnatoria.
Quel remoto precedente m’è sovvenuto alla mente con sferzante attualità allorchè, da me interpellato per condividere qualche Sua riflessione, il nostro prossimo Relatore - che anche di ciò ringrazio- mi ha suggerito quale tema l’insieme dell’argomentare con cui una recentissima decisione della Sezione VI ha preso ferma posizione su quello che, in modo molto approssimativo, qui mi limito a indicare come il confine dell’esercizio del potere; oltre il quale la riserva legale di funzioni non tollera d’essere mantenuta se non a rischio del pregiudizio di valori costituzionali quale, per l’appunto, è l’equilibrio del rapporto fra Autorità e cittadino, racchiuso nell’ampio comando dell’art 97.
Ancora pochi anni addietro, proprio dalle Aule del TAR Lombardia sortiva una decisione (TAR Lombardia, sez. III 8 giugno 2011, n. 1428) che si sarebbe rivelata impulso alla formulazione dell’art. 34.1 lett. c dell’attuale CPA, ma tale norma ancora non è sufficiente ad un adeguato presidio e la decisione CdS, VI, 25 febbraio 2019, n. 1321, cui mi riferisco, lo attesta.
Il percorso argomentativo ne è complesso e articolato perché involge istituti processuali di cui prospetta una lettura dinamica che offre al Giudice una flessibilità di azione funzionale allo scopo di apprestare la tutela più idonea in ragione della specificità del contendere.
Il variegato panorama degli orientamenti analizzati per pervenire a quella che, ad oggi, è ancora solo una prospettazione da vagliare, comprova il rilievo della pronunzia e l’opportunità che le idee espresse siano da subito oggetto di approfondito dibattito.
Vengo così ad invitarVi al
Quarto incontro del ciclo “Alla ricerca del filo d’Arianna” anno 2019
- lunedì 27 maggio 2019 ad ore 14,30
- Relatore: Prof. Avv. Aristide Police, Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata"
- Tema: “La trasformazione funzionale del processo amministrativo”
L’incontro si terrà presso la sede del TAR Lombardia in Milano, a via Corridoni n. 39.
Per consentirne l’ordinato svolgimento, le operazioni di registrazione degli iscritti ai fini dell’acquisizione del credito formativo avranno inizio dalle ore 14,20 e termine alle ore 14.50: al di fuori di tali orari non sarà possibile l’accesso all’aula della conferenza.
A tutti Voi il mio più cordiale saluto.
(Giancarlo Tanzarella)