Mercoledì

02

Luglio

I limiti costituzionali della decretazione d’urgenza (la riconducibilità, giuridica e fattuale, dell’art. 18 D.L. 90/14 al principio di cui all’art. 77.2 Costituzione)

Cari Amici,

              l’occasione di questo incontro non programmato è nata del tutto casualmente da un veloce scambio di idee con Vittorio Angiolini giusto all’indomani della pubblicazione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 che, fra le numerose questioni di nostro comune interesse e delle quali torneremo certamente a discutere, ha previsto la soppressione delle sedi distaccate dei TAR, secondo la disposizione di cui al suo art. 18.

              Prima ancora del merito della scelta, della sua congruità rispetto allo scopo dichiarato e dell’eventuale saldo negativo nel bilanciamento con l’interesse alla più efficiente ed efficace gestione della giustizia amministrativa (fra l’altro, non mi è parso che nella corposa relazione di accompagnamento del DDL di conversione, vi sia alcun cenno esplicativo della norma di cui parliamo), quel che interessa il giurista e che potrebbe, all’occorrenza, porsi quale elemento da offrire all’esame del Giudice di merito perché ne valuti l’eventuale non irrilevanza, è la scelta dello strumento legislativo della decretazione d’urgenza sulla quale ritengo abbia motivo di fermarsi il nostro interesse, duplice perché ad un tempo e del giurista e del cittadino.

              La legiferazione in via d’urgenza è infatti consentita entro limiti che, del tutto opportunamente, il Costituente ha ritenuto di non dover porre poiché è affidato alla sensibilità del Governo il comprendere quando l’imprevedibilità della necessità contingente possa incidere, sia pure per un contenuto arco temporale, sulle prerogative inderogabili del Parlamento.

              L’esperienza di sessant’anni di vita repubblicana ha mostrato come non facile sia la applicazione nella vita sociale del principio di cui all’art. 77 ed è quindi intervenuta in soccorso la interpretazione della Consulta che ha tracciato quelle che oggi possono essere considerate linee guida per la verifica della rispondenza del singolo decreto al modello ideale costituzionale.

              Questo si impernia sul presupposto dei “casi straordinari di necessità e d’urgenza” che il D.L. 90 individua nel bisogno di contenere le spese per il sostegno dell’economia nazionale, ma a ciò è – o dovrebbe essere – specificamente funzionale ogni singola misura e sul punto non vi è alcuna certezza, come attestato dalla relazione tecnica che accompagna il DDL di conversione e che, con riguardo alla disposizione che ci interessa, si limita ad annotare che “la disposizione è volta a razionalizzare l’attività dei Tribunali amministrativi regionali mediante la soppressione delle sezioni staccate … . Eventuali risparmi potranno essere verificati solo a consuntivo” (Camera dei Deputati, atto n. 2486, p. 52).

              Vengo pertanto ad invitarvi a quello che cronologicamente si colloca quale

 

Settimo incontro del ciclo “Alla ricerca del filo di Arianna” anno 2014

-           Mercoledì 2 luglio 2014 ad ore 15,30

Relatore:   prof. Avv. Vittorio Angiolini     professore ordinario di  diritto

costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di

Milano

-           Tema: “I limiti costituzionali della decretazione d’urgenza (la riconducibilità, giuridica e fattuale, dell’art. 18 D.L. 90/14 al principio di cui all’art. 77.2 Costituzione)”.

 

            L’incontro si terrà presso la sede del TAR Lombardia in Milano, a via Corridoni n. 39.

 

Per consentirne l’ordinato svolgimento, le operazioni di registrazione degli iscritti ai fini dell’acquisizione del credito formativo avranno inizio dalle ore 15,00.

 

            A tutti Voi il mio più cordiale saluto.

 

 

(Giancarlo Tanzarella)


Relatori

prof. Vittorio Angiolini

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Giancarlo Tanzarella
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